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Legge 30/03/1998 n. 61

Art. 15 - Norma di copertura

1. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali od esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi ventennali, pari a lire 100 miliardi annui a decorrere dal 1999 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 2000 fino al 2019.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a lire 100 miliardi annui per gli anni 19992018 e a lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto- legge 3 maggio 1991 n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991 n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997 n. 450, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo della protezione civile. In sede di prima attuazione le regioni sono autorizzate a stipulare mutui ventennali nel limite del predetto contributo pluriennale, rispettivamente, di lire 28 miliardi annui per le Marche e di lire 52 miliardi annui per l'Umbria. Sulla base dell'accertamento definitivo dei danni, da completarsi dalle regioni con criteri omogenei e d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri alla ripartizione definitiva delle rimanenti disponibilità di cui al comma1.

3. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono anche:

a) le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei fondi dell'Unione europea di cui alla delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 20 novembre 1997, nel rispetto dei vincoli posti dalla disciplina comunitaria, e delle correlative risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale, ivi incluse quelle stanziate con i provvedimenti d'emergenza di cui all'articolo 1;

b) le disponibilità finanziarie non utilizzate e non connesse ad interventi di emergenza relativi alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 27 ottobre 1997 n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997 n. 434;

c) l'importo di lire 200 miliardi da assegnarsi con delibera Cipe in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai presidenti delle regioni.

4. All'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, è aggiunto in fine, il seguente periodo: "La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di più amministrazioni dello Stato, nonchè di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 367". All'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 367, le parole: "d'ufficio" sono sostituite dalle seguenti: "previa autorizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" e dopo la parola: "trascorso" è aggiunta la seguente: "almeno" .

5. Le risorse del presente articolo, nonchè le eventuali ulteriori disponibilità individuate in sede di intesa istituzionale di programma di cui all'articolo 2, comma 1, sono utilizzate, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, così come modificata dal comma 4, mediante apertura di apposite contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni, che operano quali funzionari delegati preposti all'attuazione dei programmi della predetta intesa istituzionale di programma. I fondi che affluiscono alle contabilità speciali di cui al presente decreto e a quelle di cui all'artico 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997 n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997 n. 135, sono mantenuti a disposizione dei funzionari delegati fino alla realizzazione degli interventi cui i fondi medesimi si riferiscono.

6. Le disponibilità complessivamente confluite nei fondi comuni-contabilità speciali sono utilizzate dai presidenti-funzionari delegati mediante trasferimento delle risorse necessarie ai soggetti attuatori.

7. La Cassa depositi e prestiti sui mutui concessi entro il 31 dicembre 1997, i cui oneri di ammortamento sono a carico dei comuni individuati anche limitatamente ad alcune frazioni ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza 13 ottobre 1997 n. 2694, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997, e ai sensi dell'articolo 10 dell'ordinanza 20 novembre 1997 n. 2717 , è autorizzata a ridurre le quote interessi dovute sulle rate di ammortamento. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica saranno stabilite percentuali differenziate di riduzione per le rate dovute nel periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 2002 e per quelle con scadenza successiva. La percentuale di riduzione prevista per il quinquennio 1998-2002 non potrà comunque essere inferiore al 30 per cento delle quote interessi dovute sulle rate con scadenza nel medesimo periodo.

8. A decorrere dall'anno 1999 i fabbisogni di spesa per ulteriori interventi a carico o con il contributo dello Stato, connessi con l'attuazione del programma di cui all'articolo 2, potranno essere finanziati mediante appositi accantonamenti da inserire nella legge finanziaria.

9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 16 - Vigilanza

1. Il Comitato dell'intesa istituzionale di programma di cui all'articolo 2, comma 1, esercita l'alta vigilanza sugli atti, sui tempi, sui modi e sull'attuazione degli interventi di cui al presente capo e trasmette ogni sei mesi una relazione sul relativo stato di attuazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai presidenti delle regioni, per la successiva trasmissione rispettivamente al Parlamento e ai Consigli regionali. Capo II Ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

Art. 17 - Interventi infrastrutturali di emergenza nella regione Emilia Romagna e nella provincia di Crotone

1. Le regioni Emilia-Romagna e Calabria possono provvedere alla realizzazione e al completamento degli interventi di emergenza già avviati nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Parma, Reggio Emilia, Modena , Ravenna, Rimini e Crotone, interessate da eventi alluvionali e da dissesti idrogeologici nei mesi di gennaio, febbraio, ottobre e dicembre 1996 , volti al ripristino delle infrastrutture e delle opere pubbliche regionali e locali, nonchè al riassetto idrogeologico complessivo, compresa la messa in sicurezza dei connessi punti critici delle coste e delle reti idrauliche nelle province indicate, d'intesa con le competenti Autorità di bacino. Al fabbisogno, nel limite di lire 260,5 militardi, lo Stato concorre nel limite di lire 135,5 miliardi per la regione Emilia-Romagna e nel limite di lire 80 miliardi per la regione Calabria, con le disponibilità di cui all'articolo 21 .

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono sottoposti all'approvazione dei comitati di cui alle ordinanze n. 2469 del 26 ottobre 1996 e n. 2476 del 19 novembre 1996, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, rispettivamente n. 256 del 31 ottobre 1996 e n. 281 del 30 novembre 1996.

Art. 18 - Interventi a favore dei soggetti privati della regione Emilia-Romagna danneggiati dalle calamità idrogeologiche del 1996.

1. Ai soggetti residenti nella regione Emilia-Romagna che, alla data degli eventi calamitosi di cui all'articolo 17, comma 1, risultavano proprietari di immobili ad uso di abitazione principale andati distrutti o per i quali non vi siano possibilità di ripristino per effetto degli eventi medesimi, è assegnato un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la demolizione , per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso comune di un alloggio di civile abitazione, con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta fino al limite massimo di 200 metri quadrati e per un valore a metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalla regione ai sensi della legge 5 agosto 1978 n. 457, e successive modificazioni.

2. Ai soggetti proprietari di beni immobili gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al comma 1 è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento dei danni subiti, con priorità per le abitazioni principali, al fine del recupero dell'immobile stesso .

3. Alle imprese industriali, agroindustriali, commerciali, di servizi e artigianali, aventi sede o unità produttive nei territori di cui all'articolo 17, comma 1, che hanno subito, in conseguenza degli eventi di cui al comma 1, gravi danni a beni immobili o mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 300 milioni per ciascuna impresa.

4. Alle imprese di cui al comma 3 sono concessi finanziamenti in conto interesse fino ad un ulteriore 45 per cento del valore dei danni subiti, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento.

5. Alle imprese di lavorazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli ubicate nel territorio del comune di Corniglio, che hanno trasferito o debbono trasferire la propria attività a seguito dell'evento franoso, è assegnato un contributo per il parziale indennizzo dei danni subiti, finalizzato alla acquisizione di aree idonee, al ripristino e ricostruzione delle attrezzature, delle strutture e degli impianti produttivi, comprese le abitazioni funzionali all'impresa, se preesistenti, nel limite della pari capacità produttiva, nonchè alla demolizione della struttura dismessa. I contributi sono assegnati a condizione che l'attività sia mantenuta nel comune di Corniglio. Rimangono a carico delle imprese gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'ampliamento della capacità produttiva e da interventi di innovazione tecnologica.

6. Ove gli immobili di cui ai commi 1 e 5 non vengano ricostruiti nel medesimo sito, i loro relitti sono demoliti e l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del comune.

7. Ai contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 si applica la franchigia stabilita dall'articolo 5, comma 1, nonchè le disposizioni di cui all'articolo 6.

8. In analogia a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 novembre 1996 n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996 n. 677, la regione Emilia-Romagna, ai fini dell'attivazione degli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1992 n. 185, attua le procedure di delimitazione dei territori colpiti dalle piogge alluvionali del mese di ottobre 1996, con riferimento ad una percentuale di danno del 25 per cento. Il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992 n. 185, entro cui le regioni deliberano la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. I contributi sono concessi, per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, nel limite di lire 28 miliardi, per gli interventi di cui ai commi 3 e 4, nel limite di lire 17 miliardi, e per gli interventi di cui al comma 5, nel limite di lire 10,5 miliardi. Al fabbisogno complessivo di lire 55,5 miliardi si fa fronte con le disponibilità di cui all'articolo 21 e le eventuali risorse disponibili, effettuati gli interventi di cui al presente articolo, possono essere utilizzate per le finalità di cui all'articolo 17.

 

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